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Lotterie istantanee, ADM fissa le nuove regole sul pay-out: calcolo mensile e tetto medio al 75%

Con una determinazione direttoriale adottata il 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha definito in modo puntuale le nuove modalità di calcolo del pay-out per le lotterie nazionali a estrazione istantanea, incluse quelle con partecipazione a distanza. Il provvedimento interviene in attuazione del recente regolamento generale delle lotterie istantanee, pubblicato a fine dicembre 2025, e si colloca nel più ampio processo di riordino del settore dei giochi avviato con il decreto legislativo n. 41 del 2024.

La determinazione muove da un presupposto normativo ormai consolidato: il valore medio di restituzione della raccolta in vincite, calcolato per ciascun concessionario, non può superare il limite del 75 per cento previsto dalla legislazione vigente. Tale vincolo, già richiamato nel decreto-legge n. 78 del 2009 e nelle successive convenzioni concessorie, viene ora declinato attraverso criteri tecnici dettagliati che incidono direttamente sulle procedure di approvazione e di indizione delle singole lotterie istantanee.

Il provvedimento chiarisce innanzitutto che il pay-out non deve essere valutato in modo statico o riferito al singolo prodotto, ma come valore medio complessivo, calcolato sull’insieme delle lotterie attive. A tal fine, il calcolo tiene conto sia dei dati storici di raccolta e di premi effettivamente reclamati, sia di una stima prospettica delle vendite nei dodici mesi successivi. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire un monitoraggio continuo e aggiornato dell’equilibrio tra raccolta e restituzione in vincite, evitando che l’introduzione di nuove lotterie o la modifica di quelle esistenti possa alterare il rispetto del limite normativo.

Sul piano operativo, il concessionario è tenuto a fornire mensilmente all’Agenzia i dati relativi alle vendite e ai premi effettivamente riscossi per tutte le lotterie attive negli ultimi dodici mesi. La percentuale effettiva di restituzione viene calcolata come rapporto tra premi reclamati e raccolta effettiva. Accanto a questo dato consuntivo, il concessionario deve trasmettere anche una stima delle vendite per i dodici mesi successivi, basata sulla media delle vendite dell’anno precedente o, per le lotterie più recenti, su una proiezione annuale delle vendite già realizzate. La stima deve includere anche le lotterie già approvate ma non ancora indette, facendo riferimento al lotto iniziale e al pay-out indicati nelle proposte approvate.

Particolare attenzione è riservata alle lotterie istantanee con partecipazione a distanza. Per queste, soprattutto nei casi di trasposizione online di lotterie fisiche già esistenti, la determinazione riconosce che il ciclo di vendita dei lotti è generalmente più lungo rispetto ai biglietti cartacei. Di conseguenza, il lotto iniziale viene riproporzionato applicando un fattore correttivo basato sul rapporto tra le vendite effettive e il valore dei lotti di altre lotterie online della stessa tipologia e fascia di prezzo, o di quella più prossima in mancanza di un’esatta corrispondenza. Questo meccanismo mira a rendere più attendibile la stima della raccolta futura e, quindi, del pay-out medio complessivo.

La determinazione disciplina anche il procedimento di approvazione e indizione delle nuove lotterie. Il concessionario, per ogni nuovo prodotto, deve presentare una proposta dettagliata di struttura premi e di pay-out per ciascun lotto. Nel caso in cui una nuova lotteria sia destinata a sostituirne un’altra, anche con una possibile fase di coesistenza temporanea, i dati rilevanti ai fini del calcolo sono quelli della lotteria subentrante. L’Agenzia, una volta ricevuta la proposta, aggiorna il calcolo del pay-out medio complessivo inserendo i nuovi dati nella reportistica mensile e verifica che, tenuto conto sia della raccolta effettiva sia di quella stimata, il valore medio resti entro il limite normativamente previsto. Solo all’esito positivo di tale verifica la lotteria può essere approvata e successivamente indetta.

Redazione Jamma
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