HomeApparecchi da intrattenimentoSanzioni sul gioco lecito, svolta del Consiglio di Stato: la competenza è...

Sanzioni sul gioco lecito, svolta del Consiglio di Stato: la competenza è del giudice ordinario, non del TAR

Il Consiglio di Stato chiarisce il riparto di giurisdizione nelle controversie legate alle sanzioni sul gioco lecito e ribalta una decisione del TAR Lazio. Con la sentenza n. 89/2026, pubblicata il 5 gennaio, la Sezione Sesta ha accolto l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dichiarando inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto contro il provvedimento di chiusura di un esercizio commerciale dotato di apparecchi da gioco.

La vicenda trae origine da un controllo effettuato nel febbraio 2022 in un locale nel quale l’amministrazione aveva riscontrato il malfunzionamento dei dispositivi di sicurezza antieffrazione di un apparecchio da intrattenimento con vincita in denaro. A seguito dell’accertamento, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva disposto il sequestro dell’apparecchio e successivamente irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria, affiancata da un provvedimento di chiusura dell’esercizio per trenta giorni, ai sensi dell’articolo 110, comma 9, lettera f-quater), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il provvedimento di chiusura era stato impugnato davanti al TAR Lazio, che nel febbraio 2024 ne aveva disposto l’annullamento, respingendo però la domanda risarcitoria. Secondo il giudice di primo grado, la fattispecie avrebbe dovuto essere ricondotta a una diversa ipotesi sanzionatoria, meno grave, e non a quella che comporta automaticamente anche la chiusura del locale.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha però proposto appello, sollevando innanzitutto una questione preliminare di giurisdizione. A suo avviso, il TAR non avrebbe potuto pronunciarsi nel merito, trattandosi di una sanzione amministrativa “vincolata”, priva di margini di discrezionalità, per la quale la tutela giurisdizionale spetta al giudice ordinario e non a quello amministrativo.

Il Consiglio di Stato ha accolto questa impostazione, ritenendo fondato il motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione. Nella motivazione, il Collegio ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale, richiamando l’orientamento costante delle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui le controversie relative all’irrogazione di sanzioni amministrative per violazione dell’articolo 110 TULPS rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Ciò vale anche quando, accanto alla sanzione pecuniaria, venga adottata una misura accessoria di carattere reale, come la chiusura temporanea dell’esercizio.

Secondo il Consiglio di Stato, la sanzione prevista dall’articolo 110, comma 9, lettera f-quater), TULPS si colloca nell’ambito di un’attività amministrativa rigidamente vincolata: una volta accertata la violazione, l’amministrazione è tenuta ad applicare le conseguenze previste dalla legge, senza esercizio di discrezionalità. Proprio per questo, il contenzioso non riguarda l’esercizio di un potere autoritativo in senso stretto, ma l’opposizione a una sanzione amministrativa, che deve essere devoluta al giudice ordinario.

Il Collegio sottolinea inoltre che la controversia si colloca nella fase esecutiva del rapporto concessorio relativo alla gestione del gioco lecito, fase che, secondo la giurisprudenza consolidata, è anch’essa attratta alla giurisdizione del giudice ordinario. Anche qualora si volesse richiamare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di servizi, questa non si estenderebbe alle sanzioni irrogate a valle del rapporto, quando l’amministrazione agisce in posizione paritetica per garantire il rispetto delle regole imposte al concessionario.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha riformato integralmente la sentenza del TAR Lazio, dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e indicando la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario. Le questioni di merito, relative alla corretta qualificazione della violazione e alla scelta della sanzione applicabile, sono rimaste assorbite dalla decisione sulla giurisdizione.

Redazione Jamma
Redazione Jammahttps://www.jamma.it/
Il quotidiano del gioco legale
Altri articoli