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Corner scommesse nei bar: il TAR Lombardia annulla il diniego del Comune e chiarisce i limiti delle distanze dai luoghi sensibili

Il TAR Lombardia interviene sul rapporto tra urbanistica, distanze dai luoghi sensibili e attività di raccolta delle scommesse, chiarendo un punto che da anni alimenta contenziosi tra operatori e amministrazioni comunali. Con la sentenza n. 10/2026, pubblicata il 5 gennaio, la Sezione Quinta ha annullato il diniego con cui il Comune di Baranzate aveva respinto la richiesta di attivare un corner per le scommesse sportive all’interno di un bar già autorizzato.

La vicenda nasce dal rifiuto opposto dall’amministrazione comunale a una istanza presentata nel marzo 2024, con cui il titolare dell’esercizio chiedeva di svolgere, come attività accessoria, la raccolta di scommesse sportive all’interno del locale. Il Comune aveva motivato il diniego richiamando la legge regionale lombarda n. 8 del 2013, in materia di prevenzione del gioco d’azzardo patologico, e le norme tecniche di attuazione del Piano di governo del territorio, sostenendo che il corner scommesse avrebbe comportato una nuova destinazione d’uso non consentita e che, in ogni caso, l’attività non rispettava la distanza minima di 500 metri da un luogo sensibile, individuato in una scuola dell’infanzia.

Il TAR ha ricostruito innanzitutto il quadro normativo di riferimento, distinguendo in modo netto tra la raccolta delle scommesse, autorizzata ai sensi dell’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la gestione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, dello stesso testo unico, come AWP e VLT. Una distinzione che, secondo il Collegio, è centrale anche ai fini dell’applicazione dei limiti distanziometrici previsti dalla normativa regionale.

La legge lombarda n. 8 del 2013, osserva il Tribunale, vieta espressamente la nuova installazione degli apparecchi di gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, in prossimità di luoghi sensibili, ma non estende in modo esplicito tale divieto all’attività di raccolta delle scommesse. Trattandosi di una norma che incide sulla libertà di iniziativa economica, non è possibile – secondo i giudici – applicarla in via analogica o estensiva a fattispecie diverse da quelle espressamente considerate dal legislatore.

Il TAR richiama, sul punto, precedenti giurisprudenziali che hanno già escluso l’applicabilità automatica dei limiti distanziometrici alle scommesse, evidenziando come la Regione abbia consapevolmente scelto di concentrare le restrizioni sugli apparecchi da gioco, ritenuti più incisivi nella possibile induzione al gioco compulsivo. Una scelta che rientra nella discrezionalità legislativa e che non può essere superata dall’interpretazione amministrativa.

Analogo giudizio critico viene espresso rispetto al richiamo alle norme urbanistiche comunali. Secondo il Collegio, l’apertura di un corner scommesse all’interno di un bar già esistente non determina un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, né equivale all’insediamento di una sala scommesse autonoma. Si tratta, piuttosto, di un’attività accessoria che non giustifica l’applicazione delle regole previste per nuove attività o per interventi edilizi qualificanti.

Nella parte più articolata della motivazione, il TAR prende atto dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali differenti sul tema, ricordando come in passato si sia sostenuta anche la possibilità di assimilare, ai fini della tutela della salute, le scommesse alle altre forme di gioco con vincita in denaro. Tuttavia, il Collegio aderisce all’indirizzo più recente del Consiglio di Stato, che riconosce la legittimità della scelta di non estendere automaticamente alle scommesse i limiti previsti per le sale giochi, anche alla luce della diffusione del gioco a distanza, che riduce l’efficacia delle misure basate esclusivamente sulla localizzazione fisica dei punti di gioco.

Da qui la conclusione: il Comune di Baranzate ha esercitato un potere che, nel caso concreto, non trova fondamento nella normativa regionale né in quella urbanistica. Il ricorso viene quindi accolto e il provvedimento di diniego annullato. Le spese di giudizio sono compensate, in considerazione della complessità e della delicatezza della questione esaminata.

Redazione Jamma
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