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(Jamma) – La Corte di Cassazione, con Sentenza del 18 aprile 2013, si pronuncia ancora una volta sul caso Goldbet, affermando come i principi espressi nella Sentenza Ce Costa Cifone possano essere applicati al caso della Società austriaca, in linea con quanto affermato dalla Corte di Giustizia con l’Ordinanza 16.2.2012.
La Cassazione, sul piano generale, ha poi affermato testualmente quanto segue: “In particolare nella detta ordinanza si è ricordato che, in base ai principi di trattamento e di effettività nonché agli artt. 43 e 49 CE, uno Stato membro non può escludere una categoria di operatori dalla attribuzione di concessioni per l’esercizio di una attività economica e, quindi, cercare di rimediare mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni ed, al contempo, proteggendo le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti attraverso la previsione di determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli degli operatori già esistenti.
In sostanza, con tale pronuncia la Corte di Giustizia si è allineata alla i propria giurisprudenza precedente ( sent. 6/3/2007, in cause riunite C- 338/04 e altre, Placanica e altri ) tanto che questa stessa Corte ha già ritenuto le regole e le clausole contenute nel d.L. 223/06 in contrasto con i principi del Trattato CE, perché causavano una ingiustificata penalizzazione dei futuri nuovi concessionari ( ex multis Cass. 28/3/2007, n. 16969; Cass. 22/10/2008, n. 2417).
Conseguentemente devesi ribadire il principio affermato nella sentenza resa da questa stessa sezione ( n. 28413 del 16/2/2012 ) secondo cui un regime di monopolio statale, che operi mediante il sistema delle concessioni, può non confliggere con i principi del Trattato CE, ma le eventuali limitazioni imposte devono rispondere a precisi principi concernenti la libertà di insediamento e di prestazione dei servizi e devono rispondere a motivi imperativi di interesse generale con proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e chiarezza.
In difetto dei predetti requisiti le libertà previste dagli artt. 43 e 49 del Trattato conservano piena espansione e la disciplina nazionale in contrasto con esse deve essere disapplicata ( Cass. 23/1/2013, n. 12630).”
L’avv.Marco Ripamonti, protagonista della vicenda, ha così’ commentato: “La Sentenza afferma la piena continuita’ tra la Sentenza Costa Cifone e la precedente giurisprudenza della Corte di Giustizia e contiene un principio molto importante suscettibile di porre in discussione sul piano generale l’aspetto concessorio italiano, anche allo stato attuale. In definitiva, il dato saliente risiede a mio avviso nella valutazione della Suprema Corte circa la inadeguatezza del rimedio consistente nella messa al bando di nuove concessioni laddove si mantengano posizioni di privilegio pre acquisite dagli altri operatori. Ma ciò, aggiungo, non è’ soltanto quel che e’ accaduto con il Bando Bersani, ma anche ciò’ che si è’ verificato con il più’ recente bando per le 2000 concessioni che, allora, al di la’ delle singole clausole, continua a mantenere nel complesso un sistema concessorio non allineato alla disciplina comunitaria. Credo, pertanto, che questa Sentenza andrà’ a costituire il più’ importante punto di partenza che condurrà’ tutti i tribunali chiamati prossimamente a pronunciarsi sul tema ad affermare il perdurare dell’incompatibilita’ comunitaria dell’attuale assetto concessorio, atteso che le pregresse concessioni tuttora vigenti hanno consolidato posizioni di privilegio già’ acquisite.”


