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Bar e sale giochi. Nuove regole e semplificazione della documentazione di impatto acustico

In: Cronache, Leggi, Primopiano

7 febbraio 2012 - 12:39


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(Jamma) E’ stato pubblicato sulla Gu del 3 febbraio 2012, il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”. Il regolamento disciplina anche le emissioni sonore mediante apparecchi radio, tv eccetera ed individua gli obblighi ai quali sono tenute le imprese che detengono gli apparecchi. Il provvedimento prevede che siano escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico (art. articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447) le attivita’ a bassa rumorosita’ elencate in un apposito Allegato, fatta eccezione per l’esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attivita’ ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi e’ fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facolta’ di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ di cui all’articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

 

Ecco cosa prevede l’articolo 8 della citata legge n. 447 del 1995
«Art. 8. (Disposizioni in materia di impatto acustico) progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349 , ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 , e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformita’ alle esigenze di tutela dall’inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell’ambito delle procedure di cui al comma 1,ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono
installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo
su rotaia.
3. E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell’esercizio dell’attivita’ edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e’ sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita’ produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche’ le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attivita’ produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e’ resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalita’ di cui all’articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio delle attivita’ di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attivita’ o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all’ufficio competente per l’ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.».





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